Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 2020 Il Decreto Ministeriale di Declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi (genale) verificatisi tra marzo e aprile 2020 nei territori delle Provincie di Bari, BAT e Foggia.
BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché censite nel S.I.A.N. con fascicolo aziendale, che abbiano subito un danno alla produzione pari o superiore al 30 % (art. 5 comma 1 D.Lgs. 102/2004).
Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
ELENCO COMUNI INTERESSATI PER PROVINCIA
BARI (gelate dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal
1º aprile 2020 al 3 aprile 2020):
Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Mola di Bari, Noci, Noicattaro, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Turi, Toritto, Triggiano, Valenzano
BARLETTA-ANDRIA-TRANI (gelate dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1º aprile 2020 al 3 aprile 2020):
Canosa di Puglia e Spinazzola.
FOGGIA (gelate dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal
1º aprile 2020 al 3 aprile 2020)
Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova , Rocchetta Sant’Antonio, San Marco in Lamis, Sant’Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Volturino
COLTURE INTERESSATE
BARI
grano duro, grano tenero, altri cereali, leguminose, ortaggi, uva da tavola, uva da vino, ciliegio, altri fruttiferi, mandorlo
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
grano duro, grano tenero, altri cereali, leguminose, uva da vino, ciliegio, altri fruttiferi, mandorlo
FOGGIA
grano duro, grano tenero, altri cereali, leguminose, ortaggi, olivo, uva da tavola, uva da vino, fruttiferi
CALCOLO DEL DANNO
La determinazione del danno alle colture può essere effettuata in base alle percentuali di danno ed ai valori di resa/coltura/ha riportati nelle relazioni dei Servizi territoriali, approvate con Deliberazione di Giunta regionale nella richiesta di declaratoria in merito alla calamità in questione, oppure può essere dimostrata dall’azienda mediante idonea documentazione (fatture, quietanze, giustificativi).
L’aiuto complessivo non deve in nessun caso superare le effettive perdite subite dal beneficiario.
TIPOLOGIE DI AIUTO
Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concesse le seguenti provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) del Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004.
a) Contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare.
Nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1 dicembre 2013, il predetto contributo è elevabile fino al 90%.
b) Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d’esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
– 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1/ dicembre 2013; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola.
– 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola.
c) Proroga delle operazioni di credito agrario definite dall’articolo 7 del D.lgs 102/2004.
d) Agevolazioni previdenziali definite dall’articolo 8 del D.lgs 102/2004.
PRESENTAZIONE ISTANZE
I soggetti interessati, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti i dalla data di pubblicazione sulla G. U. del D.M. di declaratoria, possono presentare domanda di concessione dei benefici all’Ufficio competente comunale con indicazione delle provvidenze richieste, nell’ambito di quelle indicate dal Decreto Ministeriale utilizzando i seguenti modelli.
Scadenza presentazione istanze: 6 febbraio 2021