Il MiPAAF ha emanato il Decreto n. 3757 del 09/04/2020 che modifica alcuni punti del Decreto 6793 del 2018.
Un intervento normativo molto atteso dal settore perché interviene, in particolare, sulle regole di una corretta rotazione delle colture agrarie.
Diverse Regioni erano già intervenute con proprie delibere per cercare di arginare e superare questa problematica.
Il nuovo decreto finalmente rimette/introduce un criterio per valutare un sovescio “equivalente ad una coltura principale” ed introduce anche il maggese come alternativa al sovescio
Il DM introduce quindi, accanto alle colture principali che devono andare in rotazione, anche la possibilità di effettuare una coltura da sovescio o il maggese:
- La coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
- Il maggese per poter essere tenuto valido ai fini della rotazione dovrà avere una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.
Il nuovo decreto interviene inoltre per:
- semplificare le modalità di etichettatura dei prodotti biologici;
- fornire disposizioni più chiare e dettagliate per la gestione delle deroghe caso di estensione dell’allevamento e aumento del numero dei capi oltre il 40%;
- semplificare le procedure autorizzative relative all’impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E per i ruminanti;
- rettificare un riferimento normativo nell’art. 2 ed inserire un apposito riferimento all’Allegato 3 riguardante i corroboranti.
ETICHETTATURA
In tema di etichettatura il DM 3757/2020 è stato modificato il comma 3 dell’articolo 7 del DM 6793/2018 togliendo l’obbligo di riportare “il nome o la ragione sociale” dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente: è sufficiente il codice dell’Organismo e il codice dell’operatore. Il nuovo testo di tale comma è il seguente: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. …». Si fornisce un esempio di stringa:
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF | operatore controllato n. |
IT BIO XXX | XXXX |
ZOOTECNICA
In tema di zootecnia il DM riscrive più chiaramente anche i commi 3 e 4 dell’art.3 del DM 6793/2018 riservando l’obbligo di richiesta di deroga all’Autorità Competente (cioè Regioni e Provincia Autonome) solo nel caso di estensione significativa dell’azienda cioè solo nei casi in cui si superano i limiti previsti dall’art.9 del Reg.889/2008 (cioè il 10% per equini e bovini e il 20% per suini, ovini e caprini).
Quindi tutte le introduzioni di animali convenzionali dentro tali limiti potranno essere fatte dagli operatori zootecnici biologico solo dopo essersi accertati della non disponibilità di capi biologici (inviando almeno 2 richieste ad altrettanti allevamenti biologici).
E’ stata anche autorizzata per tutto il territorio nazionale la possibilità di impiegare per i ruminanti mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell'ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico di cui all’art. 74, paragrafo 2, punto c) del Reg. (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale.