Dal 16 aprile 2019 sono in vigore le linee guida, a cui devono attenersi tutti coloro che intendono svolgere attività enoturistica (Decreto del ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo del 12 marzo 2019 ).
Per svolgere l’attività enoturistica bisogna presentare al comune di competenza una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), così come stabilito dall’articolo 1 comma 504 della L. 205 del 27 dicembre 2017.
Gli operatori che intendono svolgere attività enoturistica devono rispettare quanto segue:
- apertura settimanale o stagionale di almeno tre giorni in cui possono rientrare anche la domenica, i giorni festivi e prefestivi;
- essere in possesso di strumenti, preferibilmente informatici, per prenotare le visite;
- cartello posto all’ingresso della azienda in cui siano riportati i dati relativi all’accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio che viene offerto e le lingue parlate;
- avere un sito o pagina web aziendale;
- indicare ai potenziali visitatori dove poter parcheggiare in azienda o nelle vicinanze della stessa;
- materiale informativo relativo all’azienda ed ai suoi prodotti, stampato in italiano e almeno in altre due lingue;
- esposizione e distribuzione di materiale informativo relativo alla zona di produzione, alle produzioni tipiche e locali con maggiore attenzione alle produzioni con denominazioni di origine, sia vitivinicole che agroalimentari, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio dove viene ad essere svolta l’attività enoturistica;
- presenza di ambienti dedicati ed attrezzati in maniera adeguata per accogliere i visitatori e per la tipologia di attività svolte concretamente dall’operatore enoturistico;
- avere personale addetto competente e adeguatamente formato anche rispetto alla conoscenza delle caratteristiche del territorio. Di tali competenze devono essere in possesso anche il titolare dell’azienda od i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni aziendali;
- la degustazione del vino in cantina deve avvenire attraverso calici di vetro o di altro materiale, che abbia come caratteristica fondamentale quella di non alterare la proprietà organolettiche del prodotto;
- l’attività di degustazione e commercializzazione deve essere effettuata da personale in possesso di una formazione e competenza adeguata, di cui devono essere in possesso anche il titolare dell’azienda od i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.