In aggiunta alle tradizionali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento, l’impresa agricola può sfruttare, da qualche anno, nuove opportunità sia nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti e conseguente vendita diretta, sia nella fornitura di servizi.
Secondo l’art. 2135 C.C. comma 3, “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Come chiarito nella circolare 44/E/2004, per rientrare fra le attività agricole connesse, l’attività di fornitura di servizi svolta dall’imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale. In tal senso, le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola esercitata.
Tra le forniture di servizi nell’ambito delle cosiddette attività connesse, rientrano ad esempio come i lavori in altre aziende agricole, le convenzioni per sgombero neve, la manutenzione del verde, ecc.).
COME VALUTARE LA PREVALENZA
L’attività di prestazione di servizi non deve assumere, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, la natura di attività principale. Tale confronto va effettuato sulla base del fatturato realizzato con l’impiego di ciascuna specifica attrezzatura: il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature.
Nell’effettuare questo confronto, non possono essere annoverate fra le attrezzature “normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” della propria azienda beni le cui potenzialità siano sproporzionate rispetto all’estensione dei terreni dell’imprenditore agricolo o che non siano necessari nello svolgimento delle sue colture.
ASPETTI FISCALI
L’art. 34/bis del DPR n. 633/72, ha introdotto un nuovo regime forfetario, in base al quale per le attività di fornitura servizi effettuate utilizzando prevalentemente attrezzature e/o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale, l’IVA a debito è determinata riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, per le attività dirette alla fornitura di servizi, vale a dire di quelli ottenuti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, conseguiti con tali attività (art. 56-bis comma 3, TUIR).