Art. 41 dlgs 81/2008: sorveglianza sanitaria

Art. 41 dlgs 81/2008: sorveglianza sanitaria

21 Luglio 2022

Ogni datore di lavoro, sia esso di una grande o piccola azienda, è tenuto ad attivare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali e di infortuni sul lavoro. È in questo contesto che si inserisce la sorveglianza sanitaria regolamentata dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria è un obbligo che interessa sia il medico competente che il datore di lavoro, la cui violazione comporta severe sanzioni a seconda della violazione commessa e, in alcuni casi, addirittura l’arresto.

COS'È LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è, per definizione, l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Ha come obiettivo, quindi, quello di valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore e a monitorarne l’andamento nel tempo per determinare l’impatto di eventuali rischi presenti sul lavoro.

QUANDO È PREVISTO L’OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Secondo il comma 1 dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

  • in presenza dei seguenti rischi:
    • rischio rumore;
    • rischio vibrazioni;
    • rischio campi elettromagnetici;
    • rischio radiazioni ottiche;
    • rischio agenti chimici;
    • rischio agenti fisici;
    • rischio agenti cancerogeni e mutageni;
    • rischio amianto;
    • rischio agenti biologici;
    • movimentazione manuale di carichi;
    • videoterminalisti;
    • lavoro notturno;
    • lavoratori disabili;
    • lavoratrici in gravidanza.
  • qualora sia richiesta dal lavoratore;
  • qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.

CHI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente, nominato dal datore di lavoro.

Il medico competente ha il compito di verificare che le condizioni di salute del singolo lavoratore siano compatibili con la mansione svolta; in particolare deve valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertarne lo stato di salute.

Una copia di questo programma diventa parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR).

La sorveglianza sanitaria prevede una serie di visite mediche da effettuare in momenti diversi durante il percorso lavorativo, a seconda della situazione e della necessità.

Il comma 2 dell’art. 41, in particolare, divide le visite mediche in:

  • visita medica preventiva per stabilire l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e valutare la sua idoneità o meno alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore e dare eventuale continuità di idoneità alla mansione specifica; la periodicità di questi accertamenti viene stabilita in una volta l’anno (se non prevista dalla relativa normativa) e può assumere cadenza diversa che viene stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
  • visita medica su richiesta del lavoratore se il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla nuova attività;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro che ha luogo al termine del rapporto di lavoro (a seguito di licenziamento, dimissioni o comunque rescissione del contratto);
  • visita medica preventiva prima dell’assunzione, qualora ne faccia richiesta il datore di lavoro, il medico competente o l’ASL;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro nei casi in cui un membro del personale si sia dovuto assentare a causa di motivi di salute per più di 60 giorni.

IN QUALE CASO LA SORVEGLIANZA SANITARIA NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA

Secondo il comma 3, del medesimo articolo, le visite mediche, appena descritte, non possono essere effettuate:

  • per accertare stati di gravidanza;
  • negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

CHI PAGA LE VISITE MEDICHE

Secondo il comma 4 dell’art. 41, tutte le visite mediche sopra elencate sono a carico del datore di lavoro e comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche. Inoltre, le visite mediche preventiveperiodiche e per cambio mansioni hanno lo scopo di verificare l’assenza di condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

COME VANNO GESTITI GLI ESITI DELLE VISITE MEDICHE

Il comma 5 dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, istituita per ciascun lavoratore, all’interno della quale viene riportato lo stato di salute passato e presente del lavoratore; deve soddisfare i requisiti minimi riportati nell’Allegato 3A (D.Lgs. 81/2008) e va conservata in formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto dall’art. 53 D.Lgs. 81/2008 (modalità di tenuta della documentazione).

GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE

La finalità della visita medica è quella di verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti. Per questo il medico competente è tenuto ad esprimere un giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica che deve essere consegnato al lavoratore e al datore di lavoro in forma scritta (art. 41, comma 6 e comma 6-bis).

Il giudizio può essere:

  • di idoneità, se il lavoratore può svolgere la specifica mansione;
  • di idoneità parziale con limitazione, se il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari limitazioni;
  • di non idoneità temporanea, se il lavoratore, a causa del suo stato di salute, non può svolgere la mansione specifica per un periodo di tempo (va precisato il limite temporale di validità, art. 41, comma 7);
  • di non idoneità permanente, se il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere la mansione specifica.

LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 (art. 55) in caso di irregolarità nell’applicazione della sorveglianza sanitaria possono ricadere sia sul datore di lavoro che sul medico competente.

Le sanzioni a carico del datore di lavoro sono:

  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro in caso di mancata nomina del medico competente;
  • ammenda da 2.000 a 4.000 euro, per non aver sottoposto i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
  • ammenda da 500 fino a 1.800 euro per non aver comunicato in tempo al medico competente il termine del rapporto di lavoro.

Le sanzioni a carico del medico competente sono:

  • ammenda da 200 a 800 euro per negligenze relative alla scrittura e alla conservazione delle schede sanitarie;
  • arresto fino a 2 mesi e ammenda da 300  a 1.200 euro per inadempienze relative allo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria;
  • ammenda da 1.000 a 4.000 euro per mancata regolarità e periodicità nelle visite regolari, mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore, mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti.
Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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