Agricoltura: la prestazione lavorativa di parenti e affini

Agricoltura: la prestazione lavorativa di parenti e affini

24 Febbraio 2020

L'agricoltura rappresenta un settore unico per molti aspetti, il lavoro svolto in questo settore ha delle particolarità che non sono paragonabili ad altri settori come ad esempio l'artigianato e il commercio.

Di seguito i differenti aspetti che l'imprenditore agricolo si può trovare ad affrontare, considerando che il lavoro familiare in agricoltura è una pratica da sempre presa in forte considerazione.

COLLABORATORI FAMILIARI

Per collaboratore familiare si definisce il componente della famiglia che abitualmente e prevalentemente, partecipa all'attività dell'impresa (agricola, artigiana o commerciale) senza però rapporto di dipendenza.

Abitualità e prevalenza sono due concetti fondamentali della prestazione lavorativa che divengono requisiti fondamentali in determinati casi.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 14184 del 05/08/2013 ha focalizzato l'attenzione sull'obbligo di iscrizione nell'apposita gestione previdenziale INPS in caso di collaboratori familiari non occasionali.

Nella circolare vengono fornite indicazioni al personale ispettivo in merito al corretto inquadramento dei familiari nel settore del commercio, artigianato e agricoltura.
A ribadire tali concetti è intervenuto anche L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 50/2018 che fornisce ulteriori precisazioni specificando che le prestazioni rese dai familiari sono generalmente occasionali e rese in via gratuita in quanto di natura morale e affettiva, ma prevedono l'obbligo di iscrizione INPS solo in caso di sussistenza del requisito di abitualità e prevalenza.

  • un familiare pensionato
  • da un familiare titolare di altro lavoro a tempo pieno presso altro titolare
  • da un familiare nel limite quantitativo di 90 giorni nell'anno solare (720 ore/anno)

L'onere della prova spetta all'Organo di vigilanza.

Quindi se la prestazione del collaboratore familiare non possiede il requisito di occasionalità, lo stesso dovrà essere iscritto nella gestione INPS competente come collaboratore/coadiuvante familiare con conseguente versamento dei contributi nella gestione INPS lavoratori autonomi oltre al versamento del premio INAIL.

Collaboratore familiare iscrivibile
Coniuge, parenti e affini entro il 4° grado del Coltivatore Diretto che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa agricola purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 della forza necessaria per i normali bisogni aziendali.

LAVORO OCCASIONALE TRA PATENTI E AFFINI

La Legge Biagi (D.Lgs. 276/2003) all'art. 74 comma 1 riporta testualmente:
"Con specifico riguardo alle attività' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori."

Successivamente il D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 ha ampliato la platea di patenti e affini portandola al quarto grado.

Quindi è possibile usufruire delle prestazioni di parenti e affini entro il quarto grado se:

  • l'attività sia di carattere agricola o a lei connessa
  • l'attività sia di aiuto, mutuo aiuto e di obbligazione morale
  • il rapporto sia esclusivamente gratuito

LAVORO SUBORDINATO TRA FAMILIARI

Da un punto di vista generale occorre premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro tra parenti non è vietata. Tuttavia, nella prassi, spesso questi rapporti di lavoro sono fittizi e servono solo ad accreditare al parente assunto i contributi previdenziali.

Su questo punto è intervenuta di recente una sentenza chiarificatrice della Cassazione con sentenza n. 4535 del 27/02/2018 adottando una posizione del tutto contraria a quella che emerge frequentemente nei verbali ispettivi dell’Inps.

Secondo la Suprema Corte, che dimostra di considerare con particolare rigore il principio per cui il lavoro si presume sempre a pagamento, se sono presenti degli indici univoci ed oggettivi che permettono di ravvisare la sussistenza di un inserimento effettivo del lavoratore-familiare nell’organizzazione d’impresa del parente-datore di lavoro il rapporto di lavoro subordinato deve essere riconosciuto come realmente sussistente.

 Anche il rapporto di lavoro subordinato tra parenti strettissimi è ammissibile a patto che, in effetti, un rapporto di lavoro ci sia e sia rilevabile da indici quali:

  • la natura onerosa della prestazione (e cioè il datore di lavoro versa effettivamente lo stipendio al parente);
  • la costante presenza del lavoratore-familiare presso la sede di lavoro individuata nel contratto individuale di lavoro;
  • il rispetto da parte del lavoratore-familiare dell’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro;
  • il programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del parente-lavoratore.

In definitiva è vero che la normativa e la Corte di cassazione non escludono tale possibilità, ma risulta assolutamente necessario valutare caso per caso e i requisiti della prestazione lavorativa affinché la si possa classificare in maniera corretta nel rispetto delle leggi vigenti.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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