Per agricoltori in regime di esonero ( articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) si intendono coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni dei prodotti agricoli e ittici inclusi nella prima parte della Tabella A allegata al medesimo D.P.R..
Tali produttori sono espressamente esoneratati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, comunicazioni periodiche), compresa la dichiarazione annuale, fermo restando, però, l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali a norma dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972.
Con la Circolare Agea n. 99157 del 20 dicembre 2018, l'amministrazione ha recepito le disposizioni della Legge n. 96 del 9 agosto 2018 con il quale si esoneravano gli agricoltori in regime di esonero, dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (ex spesometro).
Tali produttori quindi per soddisfare il requisito dell'agricoltore attivo devono depositare nel fascicolo i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva, con la quale l'agricoltore dichiara di essersi avvalso dell'esenzione della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- fatture o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta (attività di produzione o di mantenimento della superficie).