La sicurezza nell'azienda agricola, la formazione per il datore di lavoro e per i sui dipendenti.
Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Tale formazione è attestata dall'abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31 dicembre 2015.
CHI DEVE CONSEGUIRE IL "PATENTINO"?
Tutti gli operatori a prescindere se siano datori di lavoro, lavoratori, coadiuvanti familiari, coltivatori diretti e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo).
Per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell'Accordo del 22 febbraio 2012, che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale.
Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio una pala gommata) utilizzata nel settore agricolo va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida, per ottenere l’abilitazione, dovrà attenersi alla regolamentazione dettata per il settore agricolo.
QUANTO DURANO I CORSI?
I corsi hanno durata minima di:
- 8 ore: trattori a ruote gommate
- 8 ore: trattori a cingoli
- 13 ore: per trattori a ruote e a cingoli
La formazione prevede diversi moduli ognuno dei quali con una verifica finale:
- un modulo giuridico (1 ora);
- uno modulo tecnico (2 ore);
- due moduli pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno).
I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.
L’abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.
SANZIONI
La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D.Lgs 81/08.
Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro e dei Lavoratori contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni, per il Datore di lavoro, per la mancata formazione sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20.
Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10.