L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha disposto che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private e degli atti giudiziari può non essere effettuata (e l’imposta di registro, di conseguenza, può non essere pagata) se il termine per la registrazione scade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Per pagare l'imposta di registro, c’è tempo entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Inoltre al post del pagamento in unica soluzione, la norma abilita anche la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 con l’adempimento della registrazione che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
L'Agenzia prende in considerazione il versamento dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di locazione.
Dato che la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non è tenuto al relativo versamento dell'imposta.
COME AGGIORNARE IL FASCICOLO AZIENDALE?
AGEA con circolare n. 24085 del 31 marzo 2020 stabilisce che nella campagna 2020, in deroga a quanto stabilito dalla normativa, qualora non sia possibile procedere alla stesura, sottoscrizione e registrazione di atti tra privati relativi ai titoli di conduzione delle superfici a causa delle limitazioni dovute dall'emergenza sanitaria, deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per consentire l’aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione delle domande di aiuto.
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta e presentata separatamente da ciascuna delle parti contraenti, corredata del documento in corso di validità del dichiarante e dovrà contenere la dichiarazione di avvenuto accordo tra le parti per la cessione delle superfici, oltre ai seguenti elementi minimi, necessariamente coincidenti tra le dichiarazioni:
- indicazione dei contraenti (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di cessione (vendita, affitto, ecc.);
- identificazione catastale e superficie trasferita;
- data inizio conduzione e data fine, se la cessione è temporanea.
Tali indicazioni non si applicano, invece, alle superfici concesse dalle Pubbliche amministrazioni o nel caso in cui il documento richiesto sia una sentenza o provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Le dichiarazioni devono essere presentate dalle parti contraenti al CAA presso il quale la parte cessionaria ha conferito mandato, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei.
Tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate con la presentazione dell’idoneo titolo giuridico di conduzione delle superfici, munito di tutte le caratteristiche previste dalla circolare AGEA, entro i termini che saranno definiti con successiva circolare al termine del periodo emergenziale.
L’ammissibilità delle superfici alla base dell’erogazione degli aiuti sarà determinata con riferimento ai titoli di conduzione regolarmente presentati al termine del periodo emergenziale.
In mancanza degli stessi, saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme già erogate.