Il Ministero delle politiche agricole con nota prot. 9475 del 28/02/2020 ha voluto fornire chiarimenti in merito alla nuova normativa fitosanitaria europea di cui al regolamento (UE) 2016/2031 entrato in vigore dal 14 dicembre 2019.
Con questo nuovo Regolamento, vengono riviste le misure in materia fitosanitaria, al fine di contrastare la diffusione di organismi nocivi per le piante e vengono definite le modalità di circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, nel territorio dell’Unione Europea.
Nella nota, si forniscono chiarimenti in merito ad alcuni quesiti inerenti l'applicazione di disposizioni previste dal regolamento di seguito elencate:
- utilizzatore finale
- manutentori del verde
- vendita tramite contratto a distanza
UTILIZZATORE FINALE
Come definito nell'art. 2 del Regolamento, l'utilizzatore finale è la "persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale"
In tale descrizione si specifica che rientrano i comuni, i condomini gli hotel, ecc....
IL REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI
L’articolo 65 del Regolamento introduce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) al quale devono registrarsi:
- gli operatori professionali (OP) che introducono o trasferiscono piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controllo fitosanitario, nel territorio dell’Unione Europea;
- gli operatori professionali (OP) autorizzati a rilasciare il passaporto delle piante;
- gli operatori professionali (OP) che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, ri-esportazione e pre-esportazione;
- gli operatori professionali (OP) autorizzati ad applicare i marchi ISPM 15 (imballi in legno).
Inoltre, il terzo paragrafo dell’articolo 65 stabilisce che, sono esclusi dall’obbligo di registrazione al RUOP, gli operatori professionali che soddisfano uno più dei seguenti criteri:
- forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
- forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse dall'obbligo di certificazione (articolo 72);
- la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
- la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
VENDITA PER CONTRATTO A DISTANZA
Per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto stipulato senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell'acquirente (perfezionato quindi mediante fax, telefono, e-commere, social network, email.....)che prevede la spedizione del materiale mediante servizio postale o corriere.
Non si intendi per contratto a distanza quello perfezionato comunque con l'ausilio di mezzi di comunicazione , ma che comunque prevede il ritiro del materiale, da parte dell'acquirente, direttamente presso la sede del venditore.
MANUTENTORI DEL VERDE
Coloro che svolgono attività di manutenzione del verde, come definita dall'art. 12 della Legge n. 154/2016 non sono soggetti all'iscrizione al RUOP qualora però, non svolgono attività connessa di cessione di piante e materiale di moltiplicazione.
Considerando però le diverse e diffuse attività presenti sul territorio, tenuto conto della normativa nazionale, il Ministero ha ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti.
Manutentore e costruttore del verde. Azienda artigiana senza terra
Colui che attraverso attività di servizi acquista materiale vegetale da aziende florovivaistiche e non commercializzandole, mette a dimora tali piante ad un utilizzatore finale.
Non necessita di iscrizione al RUOP
Manutentore e costruttore del verde come azienda agricola che esercita attività connessa
Il Produttore che esercita tale attività connessa utilizzando prevalentemente materiale vegetale proprio e mette a dimora tale materiale presso un utilizzatore finale e/o lo vende sempre ad un utilizzatore finale non in zona protetta e non tramite contratti a distanza.
Non necessita di iscrizione al RUOP
Manutentore e costruttore del verde come azienda agricola che esercita attività connessa
Il Produttore che esercita tale attività connessa utilizzando prevalentemente materiale vegetale proprio e mette a dimora tale materiale presso un utilizzatore finale e/o lo vende sia ad utilizzatore finale e sia ad operatori professionali.
Necessita si iscrizione al RUOP ed emissione passaporto piante ad operatori professionali.
Manutentore e costruttore del verde come azienda agricola che esercita attività connessa in zona protetta
Il Produttore che esercita tale attività connessa utilizzando prevalentemente materiale vegetale proprio e mette a dimora tale materiale presso un utilizzatore finale e/o lo vende sempre ad un utilizzatore finale, ma in zona protetta
Necessita si iscrizione al RUOP ed emissione passaporto piante
Manutentore e costruttore del verde come azienda agricola che esercita attività connessa
Il Produttore che esercita tale attività connessa utilizzando prevalentemente materiale vegetale proprio e mette a dimora tale materiale presso un utilizzatore finale e/o lo vende sempre ad un utilizzatore finale, anche attraverso vendita a distanza
Necessita si iscrizione al RUOP ed emissione passaporto piante
Vine inoltre specificato che i manutentori del verde già iscritti al Registro ufficiale dei produttori sono stati iscritti d'ufficio nel nuovo RUOP.