L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 228 del 28 luglio 2020, ha approfittato per fornire una sorta di vademecum sul corretto inquadramento fiscale delle attività più comuni svolte dalle aziende agricole.
ATTIVITÀ CONNESSE
Nella Circolare n. 44/E del 12 maggio 2002, nel qualificare come attività connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, il Legislatore ha fatto riferimento ad attività che l'imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell'attività agricola principale nel momento dell'utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall'allevamento.
Si tratta, pertanto, di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all'attività principale (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali) di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione.
COLTIVAZIONE DELLA VITE E DI OLIVE FINALIZZATA, RISPETTIVAMENTE, ALLA PRODUZIONE DI VINO, ACETO E DI OLIO CON UTILIZZO ESCLUSIVO DI UVE E OLIVE PROPRIE
Per quanto riguarda il regime IVA, l'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il regime IVA speciale si applica alle cessioni di prodotti agricoli e ittici, espressamente indicati nella tabella A, parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate dai produttori agricoli.
Poiché i prodotti ottenuti da tali attività sono indicati nella predetta tabella (al numero 36) il vino - al numero 38) l'aceto - al numero 33) l'olio), per tali attività è possibile applicare il regime speciale di cui al citato art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 ed il meccanismo delle percentuali di compensazione previsto.
Per quanto riguarda le imposte dirette, considerando che la produzione avviene con uve e olive ottenute esclusivamente da fondi agricoli del contribuente, tale attività può rientrare nel reddito agrario ex art. 32 TUIR.
CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE (OCCASIONALE ED ACCESSORIA) DI CESTI REGALO UTILIZZANDO SIA BENI DI PRODUZIONE PROPRIA CHE BENI ACQUISTATI DA TERZI
L’imprenditore agricolo può procedere alla cessione anche di prodotti non ottenuti dalla propria coltivazione ma acquistati presso terzi e, a decorrere dal 2019, anche non attinenti al proprio comparto agricolo a condizione, in questo caso, che i beni siano acquistati presso altri imprenditori agricoli.
Nel caso l'imprenditore svolga un'attività occasionale e accessoria di confezionamento e commercilizzazione di cesti regalo, è necessario fare una distizione fra quelli ottenuti utilizzando:
- beni di produzione propria;
- beni acquistati da terzi.
In quest'ultimo caso, non sussistono il legame di strumentalità e complementarietà con l'attività agricola principale e non può quindi essere applicato il regime speciale IVA.
Per i cesti composti sia da prodotti agricoli di produzione propria, che da beni acquistati presso terzi, trova applicazione il regime dell'impresa mista di cui all'art. 34 comma 5 del DPR 6533/72.
Nel caso di cessione unitaria della composizione, secondo l’Agenzia delle Entrate, trovano applicazione le indicazioni fornite nella Circolare 56/E del 2017, secondo cui l’aliquota IVA da applicare alla cessione del cesto è quella del prodotto con aliquota più alta.
Tale orientamento dell’ufficio è però in contrasto con una Risoluzione che la stessa Agenzia aveva emanato nel 2019 (Risoluzione 51/E/2019) in cui afferma che i prodotti misti, laddove non possano essere diversamente inquadrati, devono essere classificati secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziali, considerando, a tal fine, parametri come la quantità, il volume o il valore.
Pertanto, stando a questo secondo orientamento, occorrerà valutare se c’è un prodotto predominante sugli altri; in tal caso l’aliquota di quel prodotto andrà applicata per l’intero mix.
VISITA OCCASIONALE DELLE CANTINE E DELL'AZIENDA AGRICOLA CON EVENTUALE DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI
Oltre alle attività di commercializzazione di prodotto, l’impresa agricola può svolgere, come previsto dall’articolo 2135, comma 3, cod. civ., anche attività cosiddette di azienda, consistenti nella “fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Per quanto riguarda il regime IVA, a questa attività si applicano le disposizioni fiscali proprie dell'attività agrituristica.
A norma dell'art. 5 della Legge n. 413 del 1991, i soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili, in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Come specificato anche dalla Circolare n. 3/E/2001, in caso di esercizio di attività agricola e di attività agrituristica, entrambe in regime speciale, o di cui una sola effettuata in regime speciale, sussiste l'obbligo di separazione delle attività, con fatturazione dei passaggi di beni e servizi dall'attività agricola a quella agrituristica, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto riguarda le imposte dirette, i soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, che esercitano attività di agriturismo di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.
FORNITURA DI SERVIZI DIDATTICO FORMATIVI CON CARATTERE DI ACCESSORIETÀ E DI NON PREVALENZA
Per quanto riguarda il regime IVA, considerando che il contribuente, che svolge l’attività didattico formativa è inserito nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, secondo la disciplina regionale in materia, può ritenersi che le relative prestazioni possano considerarsi esenti ai sensi dell'art. 10, n. 20). Ne consegue, in tale ipotesi, l'applicabilità a tale attività del meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ai fini delle imposte dirette, tale attività è inquadrabile nell’attività agrituristica, pertanto il reddito è determinato forfettariamente come avviene per l’agriturismo.