Con Decreto del 03 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 05 maggio 2020, il Ministero delle Politiche agricole ha istituito il “Fondo per la competitività delle filiere agricole", al fine di sostenere i settori produttivi ritenuti strategici dell’agroalimentare italiano.
Il Fondo intende favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, implementare lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia), sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carni ovine, ed infine sostenere e valorizzare la filiera del latte bufalino in conseguenza della diffusione del Covid-19
BENEFICIARI
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais o proteine vegetali (soia e legumi).
Spetta alle imprese agricole che abbiano sottoscritto, entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.
IL CONTRATTO DI FILIERA TRIENNALE
Diverse modalità di sottoscrizione del/i contratto/i triennale/i di filiera:
- imprenditore agricolo direttamente con le imprese di trasformazione;
- attraverso cooperative, consorzi agrari e organizzazioni di produttori riconosciute, di cui le imprese agricole sono socie, che abbiano sottoscritto un contratto con le imprese di trasformazione;
- imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria di trasformazione.
Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta, lo stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale.
Nell'ultimo caso infine, il contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria di trasformazione, e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.
Poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’industria di trasformazione, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria di trasformazione.
Ci può essere il caso in cui l’impresa di commercializzazione o trasformazione associ direttamente le imprese agricole, anche in forma cooperativa; in tal caso, il contratto di filiera può essere sostituito direttamente dall’impegno/contratto di coltivazione, a condizione che preveda anch’esso una durata triennale.
ENTITÀ DELL'AIUTO
Per le filiere dei seminativi, il plafond è così ripartito:
- 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 per la filiera del mais;
- 4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021 per la filiera delle proteine vegetali (legumi e soia).
I «legumi» che possono beneficiare del contributo sono: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella.
L’aiuto del “fondo competitività filiere” si applica esclusivamente alla produzione di mais, soia e legumi per la trasformazione e non alla produzione “da seme”, insilato, foraggio e produzione energetica.
Contributo di 100 euro/ha, nel limite di 50 ettari.
COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO
La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 1° ottobre 2020 fino al 16 ottobre 2020.
Si tratta quindi di una domanda separata dalla Domanda Unica della PAC.
L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.